Dissuasore del traffico e risarcimento del danno

Dissuasore del traffico e risarcimento del danno

dissuasore del traffico

Dissuasore del traffico: Improvvisa attivazione e risarcimento del danno

La condotta di lasciare un’autovettura parcheggiata sopra un dissuasore del traffico costituisce sicuramente un comportamento incauto e poco prudente.

Tuttavia, ci si può chiedere se l’improvvisa attivazione dello stesso, con conseguente distruzione dell’auto, possa configurare un’ipotesi di responsabilità aquiliana in capo al Comune.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18415 del 9 luglio 2019 ha affermato che tale comportamento incauto del proprietario dell’autovettura contribuisce ad integrare l’ipotesi del caso fortuito, il quale esclude il nesso di causalità tra condotta lesiva ed evento.

Nel caso di specie, l’automobilista aveva parcheggiato la sua autovettura proprio in corrispondenza di un dissuasore automatico del traffico, che si era poi attivato senza alcun preavviso in un secondo momento, sfondando completamente l’auto.

I giudici di merito, prima il Tribunale e poi la Corte d’appello, si sono divisi sulla questione:

  1. il primo ha ritenuto che nessun risarcimento fosse dovuto, proprio a causa della condotta del tutto imprudente dell’automobilista
  2. la seconda ha affermato che il Comune fosse responsabile per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., poiché avrebbe dovuto vigilare sul corretto funzionamento del dissuasore.

La Corte di Cassazione si è quindi dovuta pronunciare per risolvere questo contrasto, cercando di mettere alcuni punti fermi.

I giudici hanno così concluso che:

  • Il malfunzionamento del dissuasore imputabile all’ente locale non è idoneo a configurare in capo allo stesso una responsabilità per cose in custodia;
  • L’incauto comportamento dell’automobilista, senza il quale non si sarebbe verificato alcun danno, è sufficiente ad integrare il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. e a interrompere il nesso di causalità.

 

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