Il terzo trasportato e la tutela nei sinistri stradali: il caso fortuito

Il terzo trasportato e la tutela nei sinistri stradali: il caso fortuito

terzo trasportato

Il terzo trasportato è colui il quale subisce un danno viaggiando trasportato su di un veicolo condotto da un altro soggetto.

Chi risulta danneggiato durante il trasporto ha, tra l’altro, la possibilità di rivolgere le sue pretese risarcitorie direttamente nei confronti della Impresa assicurativa del veicolo sul quale si trovava a bordo nel momento del sinistro (c.d. veicolo vettore) ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 209/2005.

Quest’ultima norma fa però salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.

La giurisprudenza configura l’esimente del caso fortuito come un elemento imprevisto e imprevedibile che rende inevitabile il verificarsi dell’evento.

In altre parole, qualora intervengano fattori estranei (si potrebbe dire in senso atecnico, fatalità o accidentalità) al decorso causale azionato dai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente e connotati dai caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità, non si farà luogo al risarcimento.

Ne sono esempi:

  1. il malore improvviso che ha cagionato la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile ad un soggetto consapevole e responsabile;
  2. il colpo di sonno dovuto a cause patologiche, improvviso ed imprevedibile (non certo a stanchezza o preceduto da segni premonitori);
  3. lo scoppio improvviso di pneumatico, che però non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente(es. per l’usura della gomma medesima);
  4. distacco di una ruota e perdita di un pezzo d’auto; manovre di emergenza alle quali è costretto un conducente per evitare errori altrui e delle quali non può rispondere;
  5. l’attraversamento improvviso di un animale (di cui non sia rintracciabile la proprietà) che attraversi improvvisamente la strada, dove la possibilità dell’evento non viene segnalata.

Non sono, per contro, casi fortuiti:

  1. l’abbagliamento da raggi solari;
  2. sasso proiettato da una ruota di un’autovettura;
  3. fondo stradale sdrucciolevole; precipitazioni anomale;
  4. slittamento per  macchia d’olio.

In conclusione è uno di quei casi in cui è essenziale una corretta e ponderata valutazione del caso, da parte del Giudice, spesso complesso da un punto di vista fattuale.

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