Guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza

guida in stato di ebbrezza

La confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza.

Recentemente la Corte di cassazione con la sentenza n. 7526 del 19 febbraio 2019, ponendo in evidenza il tema della confiscabilità del veicolo nel caso in cui l’imputato venga ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto, ha affermato che secondo il principio di legalità il sequestro del mezzo non è ammesso.

guida in stato di ebbrezzaL’articolo 186 del codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo utilizzato dall’imputato al momento del reato di guida in stato d ebbrezza, in quanto di sua proprietà.

In altre parole, in presenza di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore quale “sanzione amministrativa accessoria”.

La disposizione però non contempla la confisca nei casi in cui l’imputato riporti una pronuncia diversa da quelle appena menzionate, come ad esempio la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Pertanto, se sussiste la tenuità del fatto, l’osservanza del principio di legalità impone di ritenere che la confisca non è ammessa, fermo stando la sospensione della patente di guida come sanzione accessoria se è accertata la guida in stato di ebbrezza (attenzione che se si provoca un incidente stradale in tal stato, le sanzioni sono raddoppiate!).

In conclusione, se c’è tenuità del fatto niente confisca del veicolo.

 

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