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Il nesso di causalità nei casi di malpractice sanitaria

Il nesso di causalità nei casi di malpractice sanitaria

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Come recente giurisprudenza di merito (Trib. Roma Sez. XIII, 01-02-2018) afferma, in tema di responsabilità medica, grava sul creditore (danneggiato) l’onere di provare il nesso di causalità fra l’azione o l’omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia (causa) è parte del fatto costitutivo che incombe all’attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull’attore.

In altre parole, il nesso di causalità:

  1. l’onere di provarlo grava sul creditore danneggiato;
  2. è parte del fatto costitutivo che incombe all’attore di provare: va provato da parte del danneggiato al pari danno;
  3. consiste nell’attribuire un danno ad una condotta: va quindi provata da colui che allega tale ascrizione;
  4. se al termine dell’istruttoria, resta incerta la reale causa del danno, il danno non potrà essere risarcito.

Attenzione, quindi, a puntare tutto sull’evidenza del danno, oggi più che mai è necessario indagare il nesso di causalità tra la condotta e il danno per non essere forviati (e di conseguenza frustrati) nelle legittime aspettative di veder risarcito il nocumento subito.

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