Il danno biologico micropermanente nella Rca
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1272 del 2018 statuisce che in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psicofisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.
Successiva Ordinanza della Cassazione Sez. 6 n. 17444 del 2018 ribadisce che il danno biologico di lieve entità può essere risarcito utilizzando i diversi criteri scientifici di accertamento che sono tipici della medicina legale (visivo – clinico – strumentale) e che di conseguenza devono ritenersi idonea prova i certificati medici, gli esami e le fatture prodotti col supporto integrativo, se del caso, di una consulenza tecnica.
Attenzione, quindi, che la legge impone un accertamento particolarmente rigoroso in ordine alla sussistenza di un effettivo danno alla salute, del quale deve sussistere un riscontro obiettivo, ma tale riscontro non è esclusivamente quello strumentale.
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