Il risarcimento del danno morale

Il risarcimento del danno morale

danno morale

Il danno morale è la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito in sé considerato, di regola un reato:

sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente.

Pertanto, anche in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

In termini generali, la sofferenza ed il dolore sono sempre risarcibili nei casi previsti dalla legge e cioè:

a) quando l’illecito costituisce reato;

b) negli altri casi previsti dalla legge;

c) quando l’illecito ha leso diritti inviolabili della persona.

L’autonomia del danno morale dal danno biologico si rinviene esplicitamente nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano, laddove trova ristoro sia il danno non patrimoniale conseguente a lesioni dell’integrità psico-fisica nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari (danno biologico c.d. standard e c.d. personalizzazione), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (danno morale).

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