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La responsabilità del direttore lavori nei contratti di appalto

La responsabilità del direttore lavori nei contratti di appalto

Contratti Appalto

La Cassazione (sentenza 1218 del 2012 e sentenza 7373 del 2015) in tema di responsabilità del Direttore dei lavori precisa che il professionista in questione per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

In altre parole, il Direttore dei lavori

  1. presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati;
  2. ma, essendo chiamato a impiegare particolari e peculiari competenze tecniche, deve assicurare il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire;
  3. risponde, quindi,
    • delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
    • dell’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera;
    • delle segnalazioni all’appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

Attenzione, quindi, che il direttore dei lavori è chiamato ad assicurare e garantire il conseguimento dell’opera in corso di realizzazione.

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