Caduta sul marciapiede del condominio. Chi ne risponde?

Caduta sul marciapiede del condominio. Chi ne risponde?

caduta nel cortile

Caduta sul marciapiede del fabbricato condominiale: Responsabilità del condominio. 

La Cassazione con l’ordinanza n. 15839/19 ha espresso il seguente principio: Il condominio risponde per la caduta di terzi sul marciapiedi del fabbricato sporco di sostanza oleosa per incuria, e per questo è responsabile l’insieme dei condomini.

Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda in cui una donna era caduta rovinosamente su una sostanza oleosa e viscida sulla pavimentazione condominiale.

Si costituiva in giudizio il condominio, negando alcuna sua responsabilità.

Il Tribunale, in prima fase, ha rigettato la domanda dell’attrice per assenza dei presupposti ex articolo 2051 del Cc del condominio per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e custodia volti a evitare l’insorgenza di cause di pericolo.

Di diverso avviso la Corte d’appello che condannava il condominio al risarcimento dei danni subiti dall’appellante ritenendo ricorrente la responsabilità ex articolo 2051 del Cc a fronte dell’omessa prova del caso fortuito da parte del condominio.

La Cassazione di fatto si è adeguata alla sentenza di secondo grado, evidenziando, inoltre, che il condominio doveva ritenersi colpevole per l’incuria che aveva determinato tanta sporcizia nel condominio: elemento questo rafforzato dalla circostanza che alcuni condomini erano soliti gettare il pane ai piccioni che avevano sporcato in terra creando appunto quella sostanza oleosa e viscida che aveva provocato la caduta.

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